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Legge 13/07/1999 n. 226
8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unita' previsionale di base 8.2.1.11 - aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 -fondo per la protezione civile, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno. 8-bis. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 2 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente: "4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 ''Fondo per la protezione civile'' (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
Art. 8-bis Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali
1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamita' sono attuate misure di protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali. 2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' individuato un sistema di indirizzi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1. 3. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi e' in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti corpi regionali. o provinciali in prossimita' delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumita'. 4. Il finanziamento delle attivita' e degli interventi relativi alla rete autostradale e' assicurato dalle rispettive societa' concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle societa' concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e della deliberazione del CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1993, e
Art. 9. Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 267, del 1998, in materia di rischio idrogeologico.
1. Il comma l dell'articolo l del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente: "1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma l e' inserito il seguente: "1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia gia' proceduto, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo
17. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idreologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalita di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate". 2-bis. I piani straordinari di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decretolegge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto, per i territori interessati, delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto.
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorita' per quelli relativi alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225". 3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-bis il Ministero dell'ambiente puo' assumere impegni plurien-
4. (Soppresso).
5. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decretolegge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono sostituiti dal seguente: "Nel limite della disponibilita' finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorita' di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorita' di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis". 6.bis. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' considerata utile l'anzianita' di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104".
Art. 9-bis. Atto di indirizzo e coordinamento
1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere integrato o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitą
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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